FarmacieÈ stato pubblicato sulla G.U. del 12 settembre 2014 il D.L. 12/9/2014 n. 133, recante alcune misure urgenti definite “Sblocca Italia”.

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Meritano di essere segnalate, in particolare, le seguenti novità:

  • i contratti di locazione adibiti ad uso diverso da quello abitativo, per i quali tuttavia sia pattuito un canone annuo superiore a € 150.000, possono derogare alle disposizioni vigenti in materia di locazione in ordine alla durata contrattuale prevista dalla legge che, come noto, è di sei anni rinnovabile per altri sei;
  • sempre in tema di locazione, è esente da imposta di registro e da quella di bollo la registrazione del contratto con cui le parti dispongono soltanto la riduzione del canone;
  • per gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione nel periodo 1/1/2014 al 31/12/2017, è riconosciuta all’acquirente – sempreché si tratti di una persona fisica non esercente attività commerciale – una deduzione dal reddito pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, nel limite massimo di spesa di € 300.000; la stessa deduzione spetta anche nei casi di spese sostenute per servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di una unità immobiliare; la deduzione è ripartita in otto quote annuali e spetta a condizione che l’unità immobiliare acquistata o costruita sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni continuativi; l’abitazione non deve essere classificata nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) e deve rientrare negli edifici a prestazioni energetiche certificate in classe “A” o “B”; inoltre, il canone di locazione non deve essere superiore a quello definito dalle associazioni sindacali dei piccoli proprietari e degli inquilini per le aree ad alta densità abitativa e tra il locatore e il conduttore non devono sussistere rapporti di parentela oltre il primo grado;
  • è stato anche disciplinato il contratto di godimento di una unità immobiliare in funzione della successiva alienazione; è prevista infatti l’immediata concessione in godimento di un immobile con il diritto del conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al prezzo di cessione la totalità o una parte del canone pagata e indicata nel contratto, che va trascritto nei registri immobiliari; in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del proprietario, questi deve restituire la parte dei canoni imputata a corrispettivo di cessione, maggiorata degli interessi legali, mentre, quando la responsabilità dell’inadempimento ricada sul conduttore, il proprietario ha diritto alla restituzione dell’immobile e i canoni versati sono acquisiti definitivamente a titolo di indennità;
  • è stata infine semplificata la disciplina in materia di edilizia, perché ad esempio nella manutenzione straordinaria sono stati compresi anche i lavori diretti al frazionamento o alla fusione di più unità immobiliari e sono stati ridotti gli oneri connessi a interventi di costruzione e ristrutturazione edilizia.

(stefano lucidi)

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